
Obbligo di Polizza Catastrofale: Tutto Quello che le Imprese Devono Sapere
Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18, stabilisce le modalità attuative dell’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101 e seguenti).
Questa misura ha l’obiettivo di garantire la continuità operativa delle imprese e di ridurre l’impatto economico delle calamità naturali, distribuendo il rischio tra imprese, assicurazioni e Stato.
🏢 A Chi si Applica l’Obbligo Assicurativo?
L’obbligo riguarda:
✔ Tutte le imprese con sede legale in Italia.
✔ Le imprese estere con una stabile organizzazione in Italia.
✔ Le aziende che detengono beni strumentali in leasing, locazione o comodato.
📌 Sono escluse:
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Le imprese agricole (art. 2135 C.C.), coperte dal Fondo Mutualistico Nazionale.
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Gli immobili abusivi o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie.
L’impresa deve risultare iscritta al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile.
🏗️ Quali Beni Devono Essere Assicurati?
Secondo quanto previsto dall’art. 2424 C.C., la polizza deve coprire i danni a:
✔ Terreni e fabbricati aziendali.
✔ Impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
🚫 Esclusi: veicoli iscritti al PRA e beni su immobili abusivi.
🌪️ Quali Rischi Devono Essere Coperti?
La copertura obbligatoria deve includere i danni derivanti da:
✅ Terremoti
✅ Alluvioni, inondazioni, esondazioni
✅ Frane
⛔ Esclusioni importanti:
❌ Grandine, anche se potenzialmente dannosa.
❌ Danni indiretti come interruzione dell’attività, che necessitano di una copertura facoltativa separata.
📅 Scadenze Aggiornate e Penalità
Con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, i termini dell’obbligo sono stati differiti in base alla dimensione d’impresa:
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Grandi imprese: termine confermato al 1° aprile 2025, con una tolleranza di 90 giorni (fino al 30 giugno 2025) durante la quale l’eventuale inadempimento non pregiudica l’accesso a fondi pubblici.
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Medie imprese: nuovo termine fissato al 1° ottobre 2025.
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Piccole e micro imprese: termine prorogato al 1° gennaio 2026.
⚠️ Rischi per chi non si adegua:
🚫 Esclusione da incentivi pubblici e finanziamenti.
🚫 Impossibilità di accedere a contributi in caso di calamità naturali.
🔎 Controlli da parte delle autorità competenti.
💶 Premi, Massimali e Scoperti
I premi assicurativi saranno proporzionali a:
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Zona geografica e rischio sismico/idrogeologico
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Tipologia e vulnerabilità dei beni
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Presenza di misure di prevenzione
📊 Massimali e scoperti:
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Fino a 30 milioni €: scoperto massimo 15% del danno.
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Oltre 30 milioni €: condizioni negoziabili direttamente con l’assicuratore.
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