La fideiussione specifica è il contratto con cui il fideiussore si obbliga in solido con il debitore, al pagamento di un debito contratto da quest’ultimo nei confronti di un soggetto creditore.
La fideiussione specifica è un negozio giuridico molto rischioso per il fideiussore, che assume un obbligo personale, assicurando il pagamento di una determinata obbligazione contratta dal debitore al creditore.
Quando si risponde in solido col debitore, infatti, ci si espone con l’intero patrimonio.
Cos’è la fideiussione specifica
La fideiussione specifica è disciplinata dall’art. 1936 del Codice civile e identifica un negozio giuridico attraverso il quale il fideiussore si obbliga personalmente per garantire il creditore da un inadempimento del suo debitore.
Il garante si espone così con tutto il suo patrimonio, in solido con la figura del debitore, che può anche non esserne a conoscenza.
Un’altra delle sue caratteristiche principali è la sua accessorietà: esiste fin tanto che sussiste il debito e per tale motivo, non può essere stipulata per una somma maggiore o a condizioni più onerose.
La fideiussione specifica stipulata con la Banca richiede una lenta e complessa istruttoria, che poi può prevedere, tra le altre cose, il congelamento di contanti, beni o altri titoli a garanzia della fideiussione stessa.
A cosa serve
La fideiussione specifica è un contratto stipulato per garantire specificatamente uno o più debiti. Il fideiussore obbligandosi in solido col debitore, si espone con tutto il suo patrimonio ed è anche passibile eventualmente di pignoramento.
La stipula di una fideiussione specifica può essere richiesta per finanziamenti, anticipazioni su titoli, aperture di credito, etc.
Un privato può quindi aver bisogno di una fideiussione specifica per accedere ad un finanziamento piuttosto che stipulare un contratto d’affitto.
Un’azienda, invece, può richiederla a garanzia di fornitura di un prodotto o servizio o anche per la partecipazione ad un bando pubblico.
Fideiussione specifica vs omnibus
La fideiussione specifica differisce dalla fideiussione omnibus in quanto nel caso di quest’ultima fideiussione il fideiussore garantisce la banca per l’adempimento di tutte le obbligazioni e non di un debito specifico.
Nella fideiussione omnibus viene altresì determinato un importo massimo per tutte le obbligazioni garantite, presenti e future.
Permane invece il suo carattere personale, che quindi espone il fideiussore ad un rischio circa tutto il suo patrimonio.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992, per tutelarlo in caso di obbligazioni future, è stato infatti disposto un tetto massimo garantito.
I rischi di nullità
Per la stipula di una fideiussione omnibus, le Banche si affidano solitamente ad uno schema negoziale predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana).
Il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d’Italia ha invitato l’ABI ad alcune modifiche circa lo schema negoziale, in quanto contro la concorrenza.
La Sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, trova fondamento proprio in tale Provvedimento, indicando come il contratto a valle (ossia quello costituito tra la banca e il cliente) è da intendersi nullo a livello parziale, limitatamente alla parte in cui riproduce le clausole già dichiarate illecite.
Le clausole da considerarsi nulle sono identificate in:
clausola di reviviscenza: “secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.”;
clausola di rinuncia ai termini: “…i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’ articolo 1957 c.c., che si intende derogato.”;
clausola di sopravvivenza: “…qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.”.
Ne deriva, che se le clausole nulle costituiscono parti essenziali del contratto, quest’ultimo diventa a sua volta nullo.
La nullità sopra citata è una nullità speciale, che tutela l’interesse pubblico e che interviene anche su atti collegati tra loro da un nesso funzionale.
Ne consegue inoltre, in caso di nullità, la proponibilità di un’azione di risarcimento danni.
Perché optare per una fideiussione assicurativa
La fideiussione specifica richiesta ad una banca richiede quindi un complesso iter di valutazione, con un’istruttoria che può durare anche fino a 3 settimane.
Oltre ai tassi d’interessi applicati, parecchio onerosi, il problema maggiore consiste nella possibilità che vengano congelati fondi e beni, a garanzia della stipula della fideiussione specifica.
La stipula di una fideiussione assicurativa richiede invece un’istruttoria molto più veloce e non blocca la liquidità o i beni del soggetto richiedente, in quanto chiede già un premio per la sua sottoscrizione.
La fideiussione assicurativa aiuta quindi l’imprenditore ad avere maggiore libertà e liquidità a disposizione, per far fronte ad ogni necessità.
Consente inoltre all’impresa di partecipare agevolmente a gare d’appalto pubbliche per lavori, forniture e servizi, senza dover necessariamente intaccare la linea di credito.
Dura limitatamente al tempo in cui dura l’obbligazione principale, senza proiettarsi al futuro come la fideiussione omnibus.
Stipulare una fideiussione assicurativa è altresì molto più semplice: per richiederla, si può procedere direttamente anche online.
Per poter facilitare e velocizzare i tempi dell’istruttoria, è necessario disporre di tutti i documenti utili come la visura camera (in caso di azienda) o i dati fiscali del soggetto richiedente (in caso di cittadino privato), la dichiarazione dei redditi e i bilanci aziendali, per comprovare la situazione reddituale e la modulistica specifica richiesta da ciascun ente assicurativo.
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